L'origine preferenziale è la condizione che consente di importare a dazio ridotto o nullo merci scambiate nell'ambito di un accordo di libero scambio o di un regime unilaterale come il sistema SPG. Non va confusa con l'origine non preferenziale, che serve per statistiche, misure di difesa commerciale e indicazioni di origine. Un errore nella prova può azzerare il vantaggio tariffario e portare al recupero a posteriori dei dazi, con interessi ed eventuali sanzioni, di norma a carico dell'importatore.
Prima ancora del documento viene il requisito sostanziale: la merce deve essere "originaria" secondo le regole dello specifico accordo. Questo accade quando è interamente ottenuta in un Paese partner oppure quando ha subito una lavorazione sufficiente, definita da regole specifiche per prodotto. Queste prevedono tipicamente un cambio di voce doganale, una quota massima di materiali non originari rispetto al prezzo franco fabbrica, oppure una lavorazione determinata. Vanno poi considerati il cumulo di origine con i Paesi partner, le tolleranze e il principio di territorialità. Ogni accordo ha il proprio testo: applicare per analogia le regole di un altro è l'errore più frequente.
Sul piano formale, lo strumento varia secondo l'accordo. Il certificato EUR.1 è ancora usato in diversi contesti. In molti accordi la prova è una dichiarazione su fattura, ammessa per qualsiasi esportatore fino a 6.000 euro per spedizione e, oltre tale soglia, solo per l'esportatore autorizzato. Gli accordi più recenti, come quelli con Canada, Giappone e Regno Unito, si basano su una dichiarazione di origine dell'esportatore, spesso legata alla registrazione nel sistema REX, oppure sulla conoscenza dell'importatore. Il testo della dichiarazione, la lingua e i dati obbligatori, come il numero di registrazione o di autorizzazione, sono definiti dall'accordo e vanno riportati senza modifiche.
Un esempio concreto: un'azienda italiana esporta macchine per l'imballaggio verso la Corea del Sud. Dimostra l'origine con una dichiarazione su fattura, ma include componenti elettronici extra-UE il cui valore supera la soglia prevista dalla regola di prodotto. Anche con una dichiarazione formalmente perfetta, la preferenza non spetta. Il controllo va quindi fatto a monte, sulla distinta base: classificazione di ogni componente, provenienza, valore e, per i materiali di fornitori europei, dichiarazioni del fornitore, anche a lungo termine, che ne attestino l'origine.
Resta il tema della conservazione e dei controlli. Le autorità doganali possono chiedere la verifica della prova anche dopo lo sdoganamento, e l'esportatore deve poter produrre documenti contabili e di produzione, di regola per almeno tre anni, con termini più lunghi in alcuni accordi. Raccomandiamo una procedura interna scritta, un responsabile dell'origine, aggiornamenti periodici delle valutazioni di origine e un archivio ordinato per prodotto e per spedizione. L'origine preferenziale è un vantaggio competitivo reale, ma solo se è dimostrabile in ogni momento.


