Il valore in dogana è la base imponibile su cui si calcolano i dazi e, di conseguenza, l'IVA all'importazione. Dichiararlo in modo errato non significa solo pagare di più o di meno: espone a rettifiche, sanzioni e, nei casi più gravi, a contestazioni di natura penale. La disciplina di riferimento è l'Accordo OMC sul valore in dogana, recepito negli articoli 69-74 del Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013).

Il valore di transazione: il metodo principale

Il primo metodo, e quello applicabile nella grande maggioranza dei casi, è il valore di transazione: il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione verso l'Unione, con alcune rettifiche. Vanno aggiunti, se non già compresi nel prezzo, i costi di trasporto e assicurazione fino al primo punto di ingresso nel territorio doganale UE, le commissioni (escluse quelle di acquisto), le royalties e i diritti di licenza collegati alla vendita, i costi di imballaggio e gli «assist», cioè beni o servizi forniti gratuitamente dal compratore, come stampi, progetti o materiali. Non rientrano invece i costi sostenuti dopo l'ingresso, i dazi e le imposte dovuti nell'UE.

Un esempio concreto

Un'azienda italiana acquista macchinari con resa EXW per 100.000 euro. Alla fattura vanno aggiunti 2.000 euro di trasporto e carico fino al porto di imbarco, 6.000 euro di nolo internazionale, 500 euro di assicurazione e 3.000 euro di royalty dovute al titolare del brevetto. Il valore in dogana è di 111.500 euro, non di 100.000. Con un dazio del 4%, la differenza di imposta è di 460 euro su una sola spedizione: moltiplicata per decine di operazioni l'anno, diventa un rilievo rilevante in sede di controllo.

Quando il metodo primario non basta

Se il valore di transazione non è utilizzabile, ad esempio per vendite condizionate, prezzi non verificabili o legami tra le parti che ne abbiano influenzato l'importo, si passa in sequenza ai metodi successivi: valore di merci identiche, di merci similari, metodo deduttivo, metodo del valore calcolato e, in ultima istanza, un criterio ragionevole basato sui dati disponibili nell'Unione. Particolare attenzione meritano le operazioni infragruppo: tra parti collegate la dogana può chiedere di dimostrare che il prezzo non sia stato influenzato dal rapporto. Politiche di transfer pricing e conguagli successivi vanno quindi coordinati con la dichiarazione doganale.

Dichiarare con metodo, documentare con cura

La dichiarazione deve risultare coerente con fattura commerciale, contratto, Incoterms e documenti di trasporto. Gli importi in valuta estera vanno convertiti con i tassi di cambio previsti dalla normativa doganale. L'amministrazione può rettificare la dichiarazione entro tre anni dall'importazione: la documentazione va quindi conservata e resa reperibile. Il nostro consiglio è adottare una procedura interna che individui, per ciascuna fornitura, gli elementi da aggiungere o escludere, e verificare con lo spedizioniere doganale quali dati vengono effettivamente dichiarati. Per i casi complessi, come royalties, assist o rapporti infragruppo, un confronto preventivo con la dogana o con un advisor specializzato costa molto meno di una rettifica a posteriori.