Per tre anni il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ha avuto il profilo di un esercizio di reporting: dichiarazioni trimestrali, dati da raccogliere, nessun esborso. Dal 1° gennaio 2026 la fase definitiva trasforma quelle informazioni in un onere finanziario. Il carbonio incorporato nelle merci importate entra a pieno titolo tra i fattori di costo, accanto a dazio, trasporto e assicurazione, e va governato con la stessa disciplina.
Chi è coinvolto e che cosa cambia
L'ambito comprende cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, oltre a numerosi prodotti derivati a valle, come viti, bulloni e altra bulloneria in acciaio. L'importatore deve ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato e restituire certificati in misura corrispondente alle emissioni incorporate, al netto del prezzo del carbonio eventualmente già pagato nel Paese di origine. Le semplificazioni introdotte nel 2025 prevedono una soglia annua di 50 tonnellate di merce, sotto la quale gli importatori più piccoli sono esonerati: è un dettaglio da verificare con attenzione, perché la soglia si misura sul totale delle importazioni dell'operatore.
Il dato è il vero asset
Il punto critico non è il calcolo, ma la qualità dell'informazione. Se il fornitore non è in grado di fornire emissioni effettivamente misurate e verificate, si applicano valori standard di default, in genere prudenziali e quindi più onerosi. Prendiamo un'azienda meccanica che importa bulloneria in acciaio da un produttore extra-UE: se il fornitore documenta un ciclo produttivo a minore intensità emissiva, il costo dei certificati può risultare sensibilmente inferiore rispetto a quello calcolato con i default. Il dato diventa così un elemento di negoziazione, non un mero adempimento.
Cosa fare ora
Una roadmap sensata parte da quattro azioni. Primo: mappare i codici NC delle merci importate e individuare quelle in ambito. Secondo: avviare la richiesta di autorizzazione come dichiarante, che richiede tempo. Terzo: aggiornare i contratti di fornitura con clausole su trasmissione dei dati di emissione, diritti di verifica e ripartizione del costo del certificato. Quarto: rivedere i listini e i margini, perché l'onere non può essere scoperto a fine esercizio. Anche gli Incoterms meritano attenzione: chi risulta importatore di riferimento, e dunque debitore degli obblighi, dipende dall'assetto operativo e non solo dalla sigla scelta.
Una questione di strategia, non solo di compliance
Il CBAM tende a premiare le filiere trasparenti e a penalizzare quelle opache. Le imprese che sapranno costruire per tempo una base dati affidabile e rapporti solidi con fornitori selezionati trasformeranno un vincolo normativo in un vantaggio competitivo. Chi attende le prime scadenze rischia invece di negoziare in posizione di debolezza, con costi calcolati sui valori più sfavorevoli.
